29 maggio 2021 - 13:11
Iran, la carta dei diritti dei cittadini-3

La Carta dei Diritti dei Cittadini si compone di ventidue capitoli; nel presente articolo vengono trattate le parti dalla Sesta alla Dodicesima.

ABNA24 : La parte Sesta è intitolata “Libertà di pensiero ed espressione” e si compone di cinque articoli (artt. 25 – 29).

L'articolo 25 riconosce in capo a tutti i cittadini il diritto alla libertà di pensiero, prevedendo, altresì, che  l'inquisizione è proibita e nessuno può essere perseguitato solo per il proprio credo.

Parimenti, è riconosciuto in capo ad ogni cittadino il diritto alla libertà di parola e di espressione (art. 26), diritto che deve essere esercitato nei limiti previsti dalla legge.

I cittadini hanno il diritto di cercare, ricevere e pubblicare liberamente opinioni e informazioni relative a varie questioni, utilizzando qualsiasi mezzo di comunicazione.

Il governo, secondo la legge, garantisce la libertà di parola e di espressione, specialmente nei mass media, nel cyber-spazio, inclusi giornali, riviste, libri, cinema, radio e televisione, social network e simili (art. 26).

Il successivo articolo 27 riconosce in capo ai cittadini il diritto di esprimere le proprie opinioni, creatività ed emozioni attraverso vari mezzi intellettuali, letterari e artistici, nel rispetto della legge e dei diritti altrui.

Viene, inoltre, riconosciuto a tutti i cittadini il diritto di criticare, esprimere insoddisfazione, invitare a fare del bene e consigliare il Governo e gli enti pubblici in merito alle proprie prestazioni.

Al governo è richiesto di promuovere e sviluppare la cultura dell'accettazione delle critiche, della tolleranza e del compromesso (art. 28).

L'articolo 29 incardina in capo al Governo il dovere di proteggere la libertà, l'indipendenza, la pluralità e la diversità dei media nel quadro della legge.

Viene, poi, stabilito che nessuna autorità ha il diritto di esercitare pressioni sulla stampa e altri media affinché pubblichino o si astengano dal pubblicare informazioni o questioni, in violazione dei principi legali, o intraprendere la censura o il controllo di pubblicazioni o altri media.

La parte Settima è intitolata “Diritto di accesso alle informazioni” e si articola in tre articoli (artt. 30 – 32).

L'articolo 30 riconosce in capo a tutti i cittadini il diritto di accedere alle informazioni pubbliche disponibili nelle istituzioni pubbliche e nelle istituzioni private che forniscono servizi pubblici.

Viene, poi, previsto che tutti gli organi e le entità sono tenuti a pubblicare continuamente le informazioni non classificate richieste dalla società.

I cittadini hanno il diritto di accedere ai propri dati personali raccolti e conservati da persone e istituzioni che forniscono servizi pubblici e di richiedere la correzione di tali dati, qualora ritengano che siano errati.

Le informazioni personali relative a persone fisiche non devono essere messe a disposizione di altri, se non ai sensi di legge o con il consenso delle persone stesse (art. 31).

A tutela dei bambini, il successivo articolo 32, è previsto il diritto di accesso ad informazioni appropriate alla loro età, e di non essere esposti a contenuti immorali, violenti o di qualsiasi altro tipo che potrebbero causare intimidazioni o danni fisici o psicologici.

La parte Ottava è intitolata “Diritto di accesso al cyberspazio” e si compone di tre articoli (artt. 33 – 35).

L'articolo 33 riconosce in capo a tutti i cittadini il diritto di accedere liberamente e senza discriminazioni, di comunicare e ottenere informazioni e conoscenze dal cyberspazio.

Questo diritto comprende il rispetto per la diversità culturale, le lingue, le tradizioni e le credenze religiose e l'osservanza dei principi etici nel cyberspazio.

È vietata l'imposizione di qualsiasi tipo di restrizione (come filtraggio, interferenza, riduzione della velocità e interruzione della rete) senza un'autorizzazione legale esplicita.

I cittadini hanno il diritto di godere dei vantaggi dell'e-government e del commercio elettronico, delle opportunità educative e della formazione degli utenti, senza discriminazioni (art. 34).

I cittadini hanno il diritto di godere della sicurezza informatica, della sicurezza delle tecnologie di comunicazione e dell'informatica e della protezione dei propri dati personali e della privacy (art. 35).

La parte Nona è intitolata “Diritto alla privacy” e si compone di sette articoli (artt. 36 – 42).

L'articolo 36 prevede in capo ad ogni cittadino del diritto al rispetto della propria privacy. E' previsto che eesidenze, spazi personali, effetti personali e veicoli sono immuni da perquisizioni e ispezioni, salvo i termini di legge.

È vietato ricercare, raccogliere, elaborare, utilizzare e divulgare lettere, elettroniche o meno, informazioni e dati personali, nonché altra posta e telecomunicazioni, come comunicazioni telefoniche, fax, comunicazioni private su Internet e simili, salvo i casi espressamente previsti dallaa legge (art. 37).

La raccolta e la pubblicazione di informazioni private dei cittadini è vietata, se non con il loro consenso informato o ai sensi di legge (art. 38).

Il successivo articolo 39 statuisce che tutti i cittadini hanno il diritto di ottenere la protezione e la conservazione delle proprie informazioni personali, detenute da organi e persone fisiche e giuridiche.

È vietato l'accesso e la divulgazione di informazioni personali di persone fisiche e, salvo che ciò avvenga su richiesta delle autorità giudiziarie e amministrativo. Ù

Nessun funzionario e autorità, senza espressa autorizzazione legale, ha il diritto di mettere a disposizione di un'altra persona le informazioni personali di persone fisiche o di divulgarle.

Tutte le ispezioni e le perquisizioni devono essere effettuate nel rispetto della legge, nel dovuto rispetto e utilizzando metodi e strumenti non umilianti e non invadenti (art. 40)

Inoltre, sono vietati esami e misure mediche senza autorizzazione legale (art. 40).

Sono vietati controlli audio e video in luoghi di lavoro, luoghi pubblici, negozi e altri spazi in cui vengono forniti servizi al pubblico (art. 41).

Infine, l'articolo 42 prevede il diritto dei cittadini a che la loro dignità e privacy siano rispettate nei media e nei forum pubblici.

E, qualora tale diritto venga violato, causando danni materiali o immateriali, i trasgressori sono responsabili e obbligati al risarcimento, a norma di legge.

La parte Decima è intitolata “Diritto di associazione, assemblea e dimostrazione” e si compone di quattro articoli (artt. 43 – 46).

L'articolo 43 riconosce in capo a tutti i cittadini il diritto di formare, aderire e partecipare a partiti politici, società, associazioni sociali, culturali, scientifiche, politiche e di categoria e organizzazioni non governative nel rispetto della legge.

A nessuno può essere impedito di parteciparvi, o essere costretto a parteciparvi; l'appartenenza o meno non deve causare privazione o restrizione dei diritti dei cittadini o comportare un'indebita discriminazione.

I cittadini hanno il diritto di avere una partecipazione effettiva all'elaborazione delle politiche, al processo decisionale e all'attuazione delle leggi nell'ambito di sindacati, associazioni e sindacati (art. 44).

Viene riconosciuto in capo a tutti i cittadini il diritto a svoglere attività civili nel campo dei diritti dei cittadini (art. 45).

Le organizzazioni non governative hanno il diritto di accedere alle informazioni e la legittimazione a ricorrere ai tribunali competenti in caso di violazione dei diritti dei cittadini (art. 45).

I cittadini hanno il diritto di riunirsi e di fare manifestazioni e di parteciparvi, liberamente e nel rispetto della legge, e di godere dell'imparzialità degli organi responsabili e della protezione e sicurezza dell'assemblea (art. 46).

La parte Undicesima è intitolata “Diritto alla nazionalità, residenza e libertà di movimento” e si compone di quattro articoli (artt. 47 – 50).

Viene sancito come inalienabile il diritto di ogni individuo iraniano di godere dei benefici della nazionalità iraniana e nessuno può ostacolare il godimento di questo diritto (art. 47).

L'articolo 48 prevede il diritto di ogni cittadino di avere libertà di movimento all'interno del paese, uscire dall'Iran e entrare in Iran, salvo laddove questo diritto sia stato limitato dalla legge.

Inoltre, viene riconosciuto in capo a tutti i cittadini il diritto di risiedere ed essere domiciliati in qualsiasi punto del territorio iraniano.

Nessuno può essere bandito dal proprio luogo di residenza, escluso dal proprio luogo di interesse o essere costretto a stabilirsi in un luogo, salvo nei casi prescritti dalla legge (art. 49).

Infine, l'articolo 50 prevede che i cittadini iraniani in qualsiasi parte del mondo hanno il diritto di beneficiare dei servizi legali, consolari e politici e delle tutele del governo iraniano.

La parte Dodicesima è intitolata “Diritto alla vita familiare” e si articola in cinque articoli (artt. 51 – 55).

L'articolo 51 prevede in capo a tutti i cittadini il diritto di sposarsi e formare una famiglia con pieno consenso, liberamente e senza alcuna costrizione, nel rispetto delle leggi in materia, mentre il seguente articolo 52 il diritto di usufruire delle strutture educative, di consulenza e mediche di cui hanno bisogno per il matrimonio.

Il seguente articolo 53 riconosce il diritto di beneficiare delle misure e delle tutele necessarie per formare, rafforzare, promuovere e garantire le famiglie e facilitare il matrimonio basato su valori e tradizioni religiosi e nazionali.

Tutti i cittadini, in particolare le donne e i bambini, hanno il diritto di essere immuni da abusi e violenze verbali e fisiche in tutti gli ambienti familiari e sociali, e devono avere facile accesso a luoghi sicuri, assistenza di emergenza, cure e organi giudiziari per chiedere riparazione qualora tali si verificano violenze (art. 54).

Infine, l'articolo 55 riconosce in capo a tutti i bambini il diritto ad avere genitori e tutori adeguati; i bambini non possono essere separati dai genitori e dai tutori legali, se non in base alla legge.

Avv. Fabio Loscerbo

Presidente Associazione di Cultura e del Commercio Italo Iraniana di Bologna

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